Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio della gara ed al 28° del primo tempo, intonato cori insultanti nei confronti della tifoseria della squadra avversaria; per avere infine, al 31° del primo tempo, lanciato un petardo nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori; nel corso della gara, lanciato due fumogeni e due petardi nel recinto di giuoco, uno di questi, al 30° del primo tempo, in prossimità dei fotografi posizionati all'altezza di una bandierina del calcio d'angolo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio della gara, intonato un coro insultante nei confronti del Presidente di altra squadra.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, intonato cori insultanti nei confronti dell'allenatore della squadra avversaria.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. UDINESE per avere suoi sostenitori, al 18° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. LEGGI ANCHE: Youth League – Real Madrid-Milan: la partita in diretta | LIVE News >>>
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