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Plusvalenze, le motivazioni dell’assoluzione: metodo non utilizzabile

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È stato pubblicato il documento che svela perché il Tribunale federale ha prosciolto le 11 società nell'inchiesta sulle plusvalenze fittizie.

Stefano Bressi

Oggi sono state pubblicate ufficialmente le motivazioni della sentenza del caso plusvalenze, con cui il Tribunale federale ha prosciolto le undici società e i 59 dirigenti deferiti dalla Procura FIGC, tra cui i massimi vertici della Juventus e quelli del Napoli anche. In sostanza, non è stato ritenuto affidabile ai fini della dimostrazione di un illecito il metodo con cui la Procura ha definito il valore dei singoli giocatori coinvolti nelle operazioni sospette. Un valore che poi sarebbe necessario per dimostrare l'effettiva plusvalenza fittizia.

Ecco cosa recita il documento sulle ragioni della scelta del caso plusvalenze: "Il metodo di valutazione adottato dalla Procura federale può essere ritenuto un metodo di valutazione, ma non il metodo di valutazione. Perciò il Tribunale ritiene che non esista o sia concretamente irrealizzabile il metodo di valutazione del valore del corrispettivo di cessione/acquisizione delle prestazioni sportive di un calciatore. Tale valore è dato e nasce in un libero mercato, peraltro caratterizzato dalla necessità della contemporanea concorde volontà delle due società e del calciatore interessato. E non è un caso che nella stessa Relazione dell’attività inquirente si faccia riferimento alla difficoltà di individuazione del fair value perché non assistito da un adeguato livello di elaborazione scientifica. Il valore di mercato di un diritto alle prestazioni di un calciatore rappresenta il valore pagato dalla società acquirente al termine di una contrattazione libera, reale ed effettiva di quel diritto sul mercato di riferimento; e il libero mercato non può essere guidato da un metodo valutativo (quale che esso sia) che individui e determini il giusto valore di ogni singola cessione. Una volta ritenuto non utilizzabile il metodo di valutazione posto dalla Procura Federale a fondamento del deferimento e in assenza di una disposizione generale regolatrice, consegue che le cessioni oggetto del deferimento stesso non possono costituire illecito disciplinare". Queste, intanto, sono le notizie più importanti della giornata >>>

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