AMMENDE A SOCIETA': LE SCELTE DEL GIUDICE SPORTIVO
—Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. GENOA per avere, nel corso del secondo tempo, esposto uno striscione offensivo e minaccioso nei confronti di tifoseria di altra Società.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 31° del primo tempo, lanciato un petardo e un fumogeno sul terreno di giuoco che costringeva l'Arbitro ad interrompere la gara per circa quaranta secondi; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1
lett. b) CGS.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcuni petardi e fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato, nel recinto di giuoco, numerosi rotoli di carta; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Sesko e Zirkzee, obiettivi complicati. Le ultime
Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA